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Justizze. Art. 46 LCA

Altre autorità federali

Assicurata chiede indennità giornaliere per malattia dal 1° agosto 2015 al 31 agosto 2016: prescrizione individuale delle prestazioni secondo l’art. 46 cpv. 1 LCA e mancanza di costellazione atipica portano al rigetto della domanda per il periodo fino al 29 luglio 2016, ma riconoscimento degli interessi di mora dal 14 settembre 2016 per le prestazioni dal 30 luglio 2016 al 31 agosto 2016

Data
29.11.2018
Numero d'incarto
20181129_i_ti_o_01
Esito
Parzialmente accolto

Norme determinanti

Art. 41 LCA Art. 46 LCA Art. 98 LCA Art. 17 CO

Riassunto

Un’assicurata ha chiesto a un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia il pagamento di prestazioni dal 1° agosto 2015 al 31 agosto 2016, oltre interessi. L’assicuratore ha riconosciuto parzialmente la domanda per il periodo dal 30 luglio 2016 al 31 agosto 2016, ma ha eccepito la prescrizione per il resto. L’assicurata ha contestato la prescrizione, invocando una costellazione atipica ai sensi della giurisprudenza del Tribunale federale e un abuso di diritto da parte dell’assicuratore. La controversia verteva sulla natura della prescrizione delle indennità giornaliere, sul momento di inizio della prescrizione e sulla possibilità di interruzione mediante comportamenti dell’assicuratore.

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha parzialmente accolto la petizione, riconoscendo il diritto agli interessi di mora al 5% sulle indennità giornaliere dovute dal 30 luglio 2016 al 31 agosto 2016, ma ha rigettato la domanda per il periodo precedente in quanto prescritto. La decisione si fonda sulla giurisprudenza consolidata del Tribunale federale secondo cui le indennità giornaliere si prescrivono individualmente, una per una, a partire dal giorno per il quale sono state richieste, dopo che l’incapacità lavorativa è stata attestata medicalmente e il termine di attesa decorso (art. 46 cpv. 1 LCA). Nel caso di specie, l’incapacità lavorativa era stata regolarmente attestata fin dall’8 aprile 2015 da numerosi certificati medici, tra cui quelli della dr.ssa med. __________, e l’assicuratore aveva già versato prestazioni fino al 31 luglio 2015. Non sussisteva quindi una costellazione atipica, ossia un certificato medico retroattivo emesso solo molto tempo dopo la fine dell’inabilità, che avrebbe potuto spostare l’inizio della prescrizione al momento della sua emissione. Il referto del 23 agosto 2016 del medico incaricato dall’assicuratore non attestava alcuna incapacità retroattiva e non era determinante per il diritto alle prestazioni. La prescrizione è stata interrotta dalla consegna della petizione del 30 luglio 2018, ma ciò ha salvato solo le pretese successive a tale data, ossia quelle relative al periodo dal 30 luglio 2016 al 31 agosto 2016. Per queste ultime, gli interessi di mora sono dovuti a partire dal 14 settembre 2016, data successiva alla prima interpellazione formale del 13 settembre 2016 (art. 102 cpv. 1 CO e art. 104 cpv. 1 CO). L’assicurata non ha dimostrato un abuso di diritto o una violazione della buona fede da parte dell’assicuratore, poiché quest’ultimo, già dal 5 settembre 2016, aveva chiesto ulteriore documentazione e reso chiara la propria riserva sul pagamento, lasciando all’assicurata tutto il tempo per agire entro il termine di prescrizione. Le spese processuali sono a carico dello Stato e all’assicurata sono riconosciuti ripetibili parziali di fr. 500.--. La decisione è notevole perché conferma l’applicazione rigorosa della prescrizione individuale delle indennità giornaliere e chiarisce i requisiti per la configurazione della costellazione atipica, escludendola quando l’incapacità è stata tempestivamente e regolarmente certificata.

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.