Assicurata con disturbo depressivo ricorrente ottiene indennità giornaliere parziali per periodi di inabilità lavorativa parziale e totale, ma perde il diritto alle prestazioni dal 1° febbraio 2016 per inadempimento dell’obbligo di riduzione del danno (art. 61 LCA)
- Data
- 07.12.2016
- Numero d'incarto
- 20161207_i_ti_o_01
- Esito
- Parzialmente accolto
Norme determinanti
Riassunto
Un’assicurata ha chiesto al Tribunale cantonale delle assicurazioni il pagamento di indennità giornaliere per inabilità lavorativa derivante da una patologia psichica, contestando la cessazione dei pagamenti da parte dell’assicuratore a partire dal 14 marzo 2015. L’assicuratore sosteneva che l’assicurata era abile al lavoro già dal 14 marzo 2015 e che, in ogni caso, la copertura era venuta meno con il licenziamento avvenuto il 30 giugno 2015. L’assicurata ha prodotto certificati medici del suo curante, referti di degenza in clinica psichiatrica e ha chiesto l’assunzione di ulteriori prove, tra cui una perizia giudiziaria. L’assicuratore ha invece fatto valere una perizia privata del suo medico fiduciario e ha contestato la gravità della patologia.
Il Tribunale ha accolto parzialmente la petizione, riconoscendo diritti a indennità giornaliere per diversi periodi: al 50% dal 14 marzo 2015 al 24 aprile 2015, al 100% dal 25 aprile 2015 al 24 maggio 2015, al 50% dal 25 maggio 2015 al 5 giugno 2015, al 100% dal 6 giugno 2015 al 31 dicembre 2015 e al 50% dal 1° gennaio 2016 al 31 gennaio 2016. Ha ritenuto decisivo il certificato del 6 maggio 2015 del dr. med. __________, che attestava una totale inabilità lavorativa dal 25 aprile al 24 maggio 2015 sulla base di elementi oggettivi osservati personalmente: umore depresso, apatia, abulia, anedonia, inibizione psichica, deficitaria reattività emotiva e facile affaticabilità con ripercussioni sulle attività domestiche. Ha altresì confermato l’inabilità totale durante la degenza del 22 agosto–23 settembre 2015 e la sua prosecuzione fino al 31 dicembre 2015, sulla base del rapporto di dimissione della Clinica __________ e della conferma espressa dall’assicuratore stesso in due lettere del 19 ottobre e 9 dicembre 2015, nonché dalla dichiarazione concordata delle parti in udienza. Per i periodi dal 14 marzo al 24 aprile 2015 e dal 25 maggio al 4 giugno 2015 ha riconosciuto un’inabilità parziale al 50%, fondandosi sulla coerenza della valutazione del medico curante — che aveva previsto già il 13 gennaio 2015 una ripresa al 50% dal 14 febbraio 2015 — e sul peggioramento successivo attestato il 25 aprile 2015, che ha reso insostenibile qualsiasi attività lavorativa. Ha invece respinto la richiesta di prestazioni dal 1° febbraio 2016, applicando l’art. 61 LCA: il dr. med. __________, incaricato dall’assicuratore, aveva indicato nel referto del 9 novembre 2015 misure terapeutiche specifiche (programma ergoterapico, riduzione di farmaci sedativi, terapia sistemico-familiare), che non sono state attuate dall’assicurata, la quale ha continuato solo colloqui di sostegno senza vera psicoterapia e ha rifiutato sia il ricovero che la terapia di coppia. Il Tribunale ha quindi concluso che, per inadempimento dell’obbligo di riduzione del danno, non erano più dovute prestazioni, neppure durante la degenza del 19–29 febbraio 2016. Ha inoltre rilevato che l’assicuratore aveva omesso di informare l’assicurata del diritto di passaggio all’assicurazione individuale, come previsto per analogia dall’art. 71 cpv. 2 LAMal, applicabile ai disoccupati ex art. 100 cpv. 2 LCA, ma ha ritenuto questa questione superflua data l’accoglimento parziale della domanda. La richiesta di assistenza giudiziaria è stata respinta perché l’assicurata disponeva di un’eccedenza mensile di CHF 913, sufficiente a coprire le spese legali ratealmente, e la parte vincente della causa comportava già il diritto a ripetibili parziali. Il Tribunale ha rinunciato all’assunzione di ulteriori prove, ritenendo quelle acquisite sufficienti per decidere nel merito, in particolare i referti dei medici curanti, i rapporti di dimissione clinica e le risposte dei medici interpellati, conformemente alla giurisprudenza sull’apprezzamento anticipato delle prove.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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