Revoca licenza: ordine accertamento medico giustificato da consumo quotidiano cannabis (art. 15d cpv. 1 LCStr)
- Data
- 07.04.2017
- Numero d'incarto
- 1C_487/2016
- Corte
- I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 99 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 14 LCStr Art. 15d LCStr Art. 16 LCStr Art. 16d LCStr
Riassunto
La ricorrente, titolare di patente di guida dal 1953, contesta la decisione dell'autorità ticinese di sottoporla ad accertamento medico-psicologico preliminare ai fini di una possibile revoca della licenza. L'ordine fa seguito a un interrogatorio di polizia durante il quale l'interessata ha ammesso un consumo quotidiano di cannabis da quarant'anni e al rinvenimento di 113 grammi di sostanza stupefacente presso il suo domicilio. La ricorrente sostiene che il proprio consumo sia moderato e controllato, lamenta errori nella valutazione dei fatti e invoca la violazione del diritto di essere sentita e del principio di parità di trattamento rispetto ad altre procedure sanzionatorie.
Il Tribunale federale respinge il ricorso nella misura in cui è ammissibile, confermando l'ordine di sottoporsi ad accertamento medico per verificare l'idoneità alla guida.
La corte rileva che la ricorrente ha ammesso esplicitamente un uso quotidiano di cannabis da almeno 40 anni, quantificato in circa un grammo al giorno, corrispondente a due spinelli giornalieri, e che presso il suo domicilio sono stati rinvenuti 113 grammi lordi di marijuana. Tale consumo prolungato, continuo e non occasionale giustifica fondati dubbi sulla dipendenza e sull'idoneità alla guida ai sensi degli articoli 14 capoverso 1 e 2 lettera c, 15d capoverso 1 e 16d capoverso 1 lettera b della Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr). Il fatto che la ricorrente non abbia commesso precedenti infrazioni stradali non osta alla verifica medica, poiché l'elenco dei casi di dubbio sull'idoneità all'articolo 15d capoverso 1 LCStr non è esaustivo.
Quanto all'accertamento dei fatti, il Tribunale federale si attiene alle constatazioni del giudice cantonale ai sensi dell'articolo 105 capoverso 1 della Legge sul Tribunale federale (LTF), poiché la ricorrente non ha dimostrato in modo conforme all'articolo 106 capoverso 2 LTF che tale accertamento fosse manifestamente inesatto o arbitrario. Le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di polizia, avvenute alla presenza della patrocinatrice, sono considerate credibili e compatibili con il quantitativo di stupefacente sequestrato; la successiva rettettura scritta del dato relativo al consumo non basta a invalidare l'ammissione originaria senza prova di pressione inammissibile.
Il diritto di essere sentita non è stato violato, in quanto l'autorità inferiore ha preso in considerazione i certificati di laboratorio prodotti dalla ricorrente, motivando puntualmente perché essi non confutassero i dubbi sulla sua idoneità alla guida. Infine, la censura relativa alla presunta incostituzionalità delle norme della LCStr e alla disparità di trattamento rispetto all'articolo 28b della Legge sugli stupefacenti viene lasciata indecisa nel merito, poiché ai sensi dell'articolo 190 della Costituzione federale il Tribunale è vincolato all'applicazione delle leggi federali vigenti.
Le spese giudiziarie di 2'000 franchi sono poste a carico della ricorrente ai sensi dell'articolo 66 capoverso 1 LTF. La domanda di effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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